Gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) rappresentano un nuovo strumento attraverso il quale si intende fornire a professionisti ed imprese un riscontro accurato e trasparente sul loro livello di affidabilità fiscale. Introdotti con il decreto legge n. 50/2017, dal periodo d’imposta 2018 gli Isa sostituiscono definitivamente i vecchi studi di settore e i parametri.
In sostanza, sono degli indicatori costruiti con una metodologia statistico-economica basata su dati e informazioni contabili e strutturali relativi a più periodi d’imposta. Essi consentono agli operatori economici di valutare autonomamente la propria posizione e di verificare il grado di affidabilità su una scala di valori che va da 1 a 10. Per i chi risulta “affidabile” sono previsti significativi benefici premiali.
A seconda del valore raggiunto, per esempio, può essere escluso da alcuni tipi di controlli o beneficiare della riduzione dei termini per gli accertamenti da parte dell’Agenzia delle entrate o essere esonerato dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti d’imposta.
Il Modello ISA costituisce parte integrante della dichiarazione dei REDDITI.
I casi in cui non si allegano, sono quelli in cui il contribuente, per i periodi d’imposta:
- ha iniziato o cessato l’attività
- non si trova in condizioni di normale svolgimento dell’attività
- dichiara ricavi di ammontare superiore a 5.164.569 euro
- si avvale del regime forfettario agevolato o del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
- esercita due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo Isa, qualora i ricavi dichiarati, relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’Isa sull’attività prevalente, superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati (tali soggetti sono comunque tenuti alla compilazione del modello Isa).
Gli Isa sono stati costruiti facendo riferimento a specifici Modelli di Business (MoB), cioè gruppi omogenei di imprese con caratteristiche simili, ai quali il contribuente viene assegnato sulla base di quanto indicato nel modello dichiarativo.
Le probabilità di appartenenza ai MoB rappresentano variabili rilevanti sia per le stime econometriche di alcuni indicatori elementari di affidabilità, sia per la determinazione delle soglie di riferimento di alcuni indicatori elementari.
L’appartenenza ad un modello, viene, quindi individuata, in base al codice di attività. (ATECO)
Come è noto, per gli psicologi, tale codice è il 869030, ed il modello ISA associato, è identificato con la sigla BK20U.
Senza entrare nei tecnicismi di calcolo, in questa sede, possiamo definire L’ISA come la media semplice di due tipi di indicatori elementari:
- gli “indicatori elementari di affidabilità”, che valutano l’attendibilità di relazioni e rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale e possono assumere un valore compreso tra 1 e 10:
- gli “indicatori elementari di anomalia”, che segnalano situazioni di gravi incongruenze contabili e gestionali o disallineamenti tra dati e informazioni presenti nei diversi modelli di dichiarazione, o che emergono dal confronto con banche dati esterne.
Questi indicatori, che contribuiscono alla determinazione della media dell’indice sintetico solo in presenza dell’anomalia, si distinguono, in base al punteggio che possono assumere, in due categorie:
- indicatori elementari che, in presenza dell’anomalia, assumono un punteggio compreso tra 1 e 5. Essi si riferiscono, in particolare, alle fattispecie in cui vengono rilevate situazioni anomale di carattere contabile o dichiarativo, modulate in relazione alla loro gravità. Il punteggio 1 rileva la maggiore gravità dell’anomalia, il punteggio 5 la gravità più lieve.
- indicatori elementari che, in presenza dell’anomalia, assumono un punteggio pari a 1. Si tratta di fattispecie dichiarative considerate di particolare gravità.
In caso di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell’applicazione degli Isa o di comunicazione inesatta o incompleta degli stessi dati, è prevista una sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro (articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 471/1997)
Prima di contestare la violazione, tuttavia, l’Agenzia delle entrate deve mettere a disposizione del contribuente le informazioni in suo possesso, invitandolo a eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi.