La qualifica di Onlus non esisterà più, in quanto non ha trovato spazio nel Codice del Terzo Settore. Con l’entrata in vigore del nuovo Codice del terzo settore, entra vigore, anche, il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Con il RUNTS si vuole garantire una uniformità di trattamento in tutta Italia dei c.d. Enti del Terzo Settore (ETS).
Il RUNTS è istituito presso il Ministero del Lavoro e territorialmente è ubicato in tutte le Regioni e le Province autonome.
La struttura del RUNTS è suddivisa in sette sezioni:
- Volontariato;
- APS (Associazioni di Promozione Sociale);
- Reti associative;
- Imprese e cooperative sociali;
- Società di mutuo soccorso;
- Enti filantropici;
- Altre associazioni e fondazioni (destinata ad esssere la più numerosa).
Con l’iscrizione al RUNTS gli Enti del Terzo Settore potranno ottenere:
- benefici fiscali (regimi fiscali forfettari);
- agevolazioni finanziarie (crediti agevolati, Fondi europei);
- agevolazioni civilistiche (es. crediti privilegiati);
- utilizzo agevolato dei locali (uso indipendentemente dalla categoria catastale);
- agevolazioni in campo immobiliare (acquisto, ristrutturazione, recupero, ecc.), come ad esempio il Superbonus attuale;
Di converso, ci saranno vincoli normativi improntati sulla chiarezza, controllo e trasparenza di tali enti (statuti con specifici contenuti, pubblicazione di informazioni aggiornate, tenuta specifici libri sociali, tenuta contabilità e redazione bilancio secondo specifici schemi-tipo, raccolta fondi secondo specifici regole, obbligo di nomina dell’organo di controllo, controlli triennali da parte del RUNTS, rinuncia alla 398/91 per le Associazioni Sportive Dilettantistiche, normativa specifica sulla cancellazione degli ETS e devoluzione del patrimonio, ecc.).