Che cos’è la Commissione Deontologica e quali sono le sue funzioni
La dimensione etica della psicologia è la premessa indispensabile dell’agire quotidiano di ciascun professionista. Muovendo da tale presupposto, l’Ordine degli Psicologi del Lazio ha istituito la Commissione Deontologica, un organo a supporto delle attività del Consiglio che ha il compito di vagliare tutte le segnalazioni relative a presunte scorrettezze nell’esercizio della professione ad opera di professionisti iscritti all’Albo.
Oltre a svolgere una funzione di supporto istruttorio al Consiglio dell’Ordine, la Commissione Deontologica presta un servizio di consulenza agli psicologi per consentire di svolgere al meglio l’attività professionale e di superare con competenza le criticità riscontrate nella pratica quotidiana, promuovendo la diffusione di condotte virtuose.
Annualmente la Commissione Deontologica fornisce mediamente n. 250-300 pareri, garantendo nella maggior parte dei casi un riscontro entro 6 giorni lavorativi ed esamina circa 50/70 nuove segnalazioni.
L’attuale Commissione Deontologica, istituita il 9 gennaio 2020 e coordinata dal Vice-Presidente Pietro Stampa, è stata nominata dal Consiglio dell’Ordine il 27 gennaio 2020 e svolgerà il suo mandato fino al 2023. Si compone di 9 membri (otto psicologi e un giurista) ed è coadiuvata da un consulente legale.
Che cos’è una segnalazione e quali sono le fasi in cui è articolato un procedimento disciplinare
Chiunque ritenga che un professionista iscritto all’Ordine degli Psicologi del Lazio, nell’esercizio della sua attività, abbia violato il Codice Deontologico ha facoltà di presentare una segnalazione all’Ordine. Le segnalazioni che la Commissione Deontologica può ricevere possono essere presentate da iscritti all’Albo, da soggetti pubblici, da privati o da fonti anonime (queste ultime vengono prese in considerazione solo se debitamente circostanziate).
Per prima cosa è dunque necessario verificare che il professionista in questione risulti effettivamente iscritto all’Albo degli Psicologi del Lazio, svolgendo una ricerca nominativa sull’Albo online. Se si vuole effettuare una ricerca su tutto il territorio nazionale, invece, si potrà consultare l’Albo Nazionale degli Psicologi, in questo modo si potrà verificare che il professionista sia iscritto all’Albo e identificare l’Ordine di appartenenza.
Verificata l’iscrizione all’Ordine del Lazio, è possibile inviare una segnalazione debitamente circostanziata, sottoscritta e corredata da copia del documento di identità in corso di validità, attenendosi alle indicazioni disponibili sul sito web dell’Ordine.
È importante che la persona che effettua la segnalazione:
- precisi in modo chiaro nome e cognome del soggetto segnalato;
- precisi i fatti, quando sono accaduti e in quale contesto (es. consulenza psicologica, psicoterapia, consulenza tecnica di parte…);
- alleghi la documentazione in suo possesso, pertinente al caso segnalato (es. certificazioni, relazioni, moduli di consenso informato, fatture, scambio di e-mail, pagine del sito web ecc.);
- fornisca i nominativi di eventuali persone informate sui fatti;
- sottoscriva la segnalazione indicando il proprio nome e cognome;
- fornisca un recapito valido (preferibilmente e-mail o pec) al fine di essere informato sullo sviluppo della vicenda e per eventuali richieste di documentazione o chiarimenti.
In ogni caso la Commissione Deontologica non prende in considerazione segnalazioni anonime non debitamente circostanziate.
1. Fase istruttoria
Ricevuta la segnalazione, la Commissione Deontologica la vaglia per valutarne la fondatezza. In seguito la Commissione potrà procedere:
- all’archiviazione immediata in uno tra i seguenti casi: i fatti non sussistano o siano palesemente irrilevanti sotto il profilo disciplinare; le notizie pervenute siano manifestamente infondate; i fatti non siano stati commessi da un iscritto all’Ordine; le notizie provengano da fonti anonime e non siano debitamente circostanziate;l’illecito disciplinare denunciato sia prescritto;
- o a svolgere accertamenti preliminari, per verificare la ricorrenza dei presupposti per l’apertura formale del procedimento disciplinare. Tra le varie attività che la Commissione può svolgere: la richiesta di memorie al professionista segnalato, l’audizione del segnalato, del segnalante o di eventuali altre persone informate sui fatti; la richiesta di informazioni o documentazione integrativa della segnalazione o della memoria difensiva.
Per garantire la piena attuazione del diritto di difesa, la Commissione Deontologica trasmette al professionista interessato la segnalazione a suo carico.
2. Relazione al Consiglio dell’Ordine
Terminata la fase istruttoria, qualora la Commissione Deontologica non ritenga di dovere procedere ad archiviazione, riferisce al Consiglio – tramite il Coordinatore, o uno dei consulenti legali – i risultati dell’istruttoria preliminare, formulando:
- una proposta di archiviazione
- o la proposta di apertura di un procedimento disciplinare.
3. Procedimento disciplinare
A seguito della relazione della Commissione, il Consiglio, in apposita seduta e con votazione segreta, può deliberare:
- l’archiviazione del procedimento
- o l’apertura di un procedimento disciplinare, nel corso del quale il professionista segnalato dovrà comparire dinanzi al Consiglio e avrà modo di esporre le proprie ragioni a difesa.
4. Decisione del Consiglio
All’esito dell’audizione, salvo il caso in cui non sia possibile completare nella stessa seduta gli adempimenti istruttori ritenuti necessari, il Consiglio delibera sul caso, disponendo:
- l’archiviazione del procedimento
- o l’irrogazione di una sanzione.
Le sanzioni previste dall’art. 26 della Legge 56/89 sono: l’avvertimento, la censura, la sospensione e la radiazione dall’Albo professionale.
Il segnalante e il professionista segnalato sono informati delle decisioni assunte dalla Commissione Deontologica e dal Consiglio con invio di apposita nota.
La Consulenza etico-giuridica svolta dalla Commissione deontologica ai professionisti
Per consentire ai professionisti di svolgere al meglio il proprio lavoro, la Commissione Deontologica risponde a quesiti di natura etica e giuridica che possono sorgere durante l’attività. In particolare la Commissione Deontologica fornisce indicazioni su temi quali il segreto professionale, ambiti e possibilità di intervento, rilascio relazioni e certificazioni, rapporti tra psicologi e con altri professionisti.
In tal modo i professionisti possono più serenamente e con maggior grado di consapevolezza affrontare le criticità incontrate, nell’interesse principale delle persone assistite e delle organizzazioni entro cui operano.
A tutela del professionista, i pareri vengono rilasciati esclusivamente in forma scritta entro 6 giorni lavorativi dall’invio della richiesta.
Annualmente la Commissione Deontologica fornisce mediamente n. 250-300 pareri, garantendo nella maggior parte dei casi un riscontro entro 6 giorni lavorativi.
È possibile richiedere un parere attraverso il form Contatti del sito web dell’Ordine e selezionando l’oggetto Deontologia professionale nel menu a tendina del form che apparirà.
In alternativa è possibile richiedere un parere scrivendo dalla propria casella PEC all’indirizzo deontologica.lazio@psypec.it.