Con la sentenza n. 3513 del 17 luglio 2017, il Consiglio di Stato ha chiarito che gli incarichi di consulente tecnico d’Ufficio sono esclusi dal campo di applicazione dell’articolo 53 (commi 7, 8 e 9) del D.lgs. n. 165/2001. Tale norma, come è noto, subordina la possibilità per un dipendente pubblico di assumere incarichi extralavorativi alla preventiva autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza.
La sentenza del Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto dall’Università Federico II di Napoli e ha confermato la decisione del Tar per la Campania, che aveva inizialmente accolto il ricorso di due medici legali in servizio presso la relativa Azienda Ospedaliera. Il Tar per la Campania, convenendo con i due professionisti, aveva ritenuto illegittima la limitazione prevista dal Regolamento dell'Università che consentiva l’iscrizione nell’albo dei ctu senza una preventiva autorizzazione, ma che subordinava l’effettiva assunzione dell’incarico all’autorizzazione.
Anche per il Consiglio di Stato, dunque, gli incarichi di consulente tecnico del giudice sono diversi dagli incarichi a cui fa riferimento il Testo unico del pubblico impiego. Innanzitutto perché a conferirli non è una pubblica amministrazione, un ente pubblico economico o un privato, ma è il giudice o il pubblico ministero.
In secondo luogo, per la natura stessa dell’incarico,
“[...] che non non costituisce l’oggetto di un contratto di prestazione d’opera professionale o di altro tipo, ma una funzione pubblica che si adempie a fini di giustizia”.
A confermare questo principio è per i Giudici di Palazzo Spada il regime giuridico dello stesso incarico di Ctu, in base al quale commette reato il consulente che - iscritto nell’albo dei ctu e nominato all’ufficio - si rifiuti di condurlo con mezzi fraudolenti.
Il Consiglio di Stato, infine, conferma che far rientrare gli incarichi di ctu nel novero degli incarichi soggetti ad autorizzazione previsti dal D.lgs. n. 165/2001 sarebbe potenzialmente lesivo dell’indipendenza della Magistratura, in quanto
“è solo formale l’indipendenza di un Giudice al quale è precluso, o reso difficile, accedere alle conoscenze tecniche e specifiche necessarie al corretto apprezzamento dei fatti da giudicare”.