Le cooperative sociali

Finalità e tipologia

La cooperativa sociale è un’impresa privata con finalità di interesse generale che persegue, contemporaneamente, l’interesse mutualistico dei soci e quello collettivo della comunità.

La cooperativa sociale è prima di tutto una società con scopo mutualistico: costituita quindi da persone che condividono l’obiettivo di conseguire, attraverso l’attività svolta dalla cooperativa, una stabile occupazione lavorativa o una risposta al loro bisogno di assistenza. La cooperativa sociale ha però un ulteriore scopo: quello di perseguire l’interesse generale della comunità, la promozione umana e l’integrazione sociale dei cittadini (art. 1 comma 1 L. 381/91).

Risulta invece estraneo alla cooperativa sociale l’interesse speculativo che anima invece la partecipazione del socio nelle altre società. Questo non significa che una cooperativa sociale non abbia come obiettivo quello di realizzare utili. A cambiare è però la destinazione degli utili prodotti: non a remunerare il capitale investito, ma a promuovere e sostenere l’attività svolta affinché realizzi l’interesse mutualistico dei soci e quello generale della collettività.

Per la costituzione di una cooperativa è necessaria la presenza di un notaio, ma è l’iscrizione nell’Albo delle cooperative che ha carattere costitutivo.

Il numero minimo di soci è 3, solo alcuni tipi di cooperative hanno per obbligo di legge un numero minimo maggiore di soci.


Cooperative di tipo A o di tipo B

Le cooperative sociali si distinguono in 2 tipi: cooperative di TIPO A o di TIPO B. La tipologia di appartenenza della cooperativa è indicata nello statuto anche ai fini dell’iscrizione nella corrispondente sezione dell’albo regionale.

L’iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali è condizione per sottoscrivere con gli enti locali le convenzioni per l’inserimento lavorativo e, in taluni casi, per accedere a specifiche agevolazioni previste dalla legislazione regionale.

Cooperative sociali di tipo A

Le cooperative sociali di TIPO A svolgono le loro attività esclusivamente nei settori:

  • sanitario;
  • sociosanitario;
  • educativo;

incluse le seguenti attività aggiunte dal recente D.Lgs n. 112/17 in materia di impresa sociale:

  • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  • formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
  • servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e di persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia.

Le cooperative di Tipo A operano in favore di minori, anziani, disabili, emarginati attraverso l’organizzazione di servizi diurni, domiciliari, residenziali.

Cooperative sociali di tipo B

Le cooperative sociali di TIPO B sono finalizzate all’inserimento lavorativo, ossia promuovono l’occupazione di “persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari”.

Tra queste (articolo 4 della legge 381/1991):

  • indigenti
  • disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee;
  • minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza;
  • anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico;
  • tossico-dipendenti;
  • alcolisti;
  • profughi;
  • immigrati non abbienti.

Le cooperative sociali di TIPO B possono svolgere attività in tutti i settori diversi da quelli caratterizzanti le cooperative sociali di TIPO A.

Tra questi:

  • agricole;
  • industriali;
  • commerciali;
  • lavoro.

In ragione della rilevanza del fine, ossia promuovere e sostenere l’occupazione di lavoratori svantaggiati, alle cooperative sociali di tipo B può essere riservato l’accesso a procedure di affidamento di servizi e lavori delle pubbliche amministrazioni.


Cooperative sociali a mutualità prevalente

A differenza della generalità delle cooperative che devono dimostrare di operare prevalentemente nell’interesse dei soci per accedere ad un regime fiscale di favore, le cooperative sociali, godono comunque di un trattamento fiscale di favore. E ciò in ragione dell’interesse della comunità comunque perseguito.

A differenza della generalità delle cooperative, le cooperative sociali devono però obbligatoriamente possedere in statuto le clausole di non lucratività (articolo 2514 c.c.) a garanzia che il lucro soggettivo dei soci sia sempre compresso rispetto allo scopo mutualistico ed all’interesse della collettività.


I lavoratori in una cooperativa sociale

Le Cooperative Sociali prevedono principalmente 2 tipologie di lavoratori:

  • I lavoratori SOCI;
  • I lavoratori NON SOCI;

Nelle cooperative sociali sono poi ammessi anche i soci VOLONTARI.

I soci lavoratori in una cooperativa sociale vengono retribuiti in funzione dell’attività lavorativa svolta all’interno della cooperativa, sulla base del contratto di lavoro (subordinato o autonomo) sottoscritto con la cooperativa e secondo le disposizioni contenute nello specifico regolamento interno della cooperativa.

A differenza di un lavoratore non socio, il lavoratore socio in una cooperativa sociale ha potere decisionale. In termini pratici significa che all’interno della cooperativa partecipa alla gestione dell’impresa, vota sul bilancio d’esercizio ed elegge gli organi sociali. In funzione della quantità e qualità del lavoro svolto in favore della cooperativa, il lavoratore socio può ricevere un’integrazione dello stipendio o compenso pattuito sotto forma di “ristorno” qualora la cooperativa a fine esercizio maturi un avanzo di gestione.

In una cooperativa sociale possono lavorare anche lavoratori (subordinati o autonomi) non soci. Si tratta in questo caso di semplici lavoratori la cui attività è regolata da un contratto di lavoro subordinato o autonomo, senza alcun loro coinvolgimento nella gestione dell’impresa.

Lo statuto della cooperativa sociale può prevedere la presenza di soci volontari che prestano gratuitamente la loro attività per il perseguimento dello scopo sociale.

I soci volontari non possono superare la metà del numero complessivo dei soci e le loro prestazioni possono essere utilizzate solo in misura complementare e non  sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali  previsti dalle disposizioni vigenti.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto dalla cooperativa sociale il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.


I vantaggi fiscali e contributivi per le cooperative sociali

  • IRAP: quasi tutte le Regioni determinano aliquote ridotte ed in alcune sono addirittura esenti
  • IRES: è tassato solo il 3% degli utili netti
  • IMPOSTA di BOLLO: esente
  • TASSE CONCESSIONI GOVERNATIVE: esente

I vantaggi contributivi delle cooperative di tipo B, riguardano i soci lavoratori rientranti nelle categorie svantaggiate, per i quali non sono dovuti contributi purché vengano rispettati i requisiti di legge previsti per ogni categoria.