Che cos’è’ l’Ordine degli Psicologi
L’Ordine degli Psicologi del Lazio è un ente pubblico non economico, istituito dalla Legge n. 56/1989 sull’Ordinamento della professione di psicologo, che opera sotto la vigilanza del Ministero della Salute.
L’Ordine degli Psicologi è costituito dagli iscritti all’Albo, che ogni quattro anni sono chiamati a votare per il rinnovo del Consiglio regionale. Elettori ed eletti sono soltanto gli psicologi iscritti nella stessa regione. Nella seduta di insediamento il Consiglio elegge, fra i Consiglieri, il Presidente (rappresentante legale dell’Ordine), il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.
I Presidenti regionali e provinciali compongono il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP) che ha sede a Roma. Mentre il CNOP si occupa prevalentemente della predisposizione e dell’aggiornamento di regolamenti che hanno validità a livello nazionale, rappresentando la professione in Italia, l’Ordine regionale esercita le seguenti funzioni:
- gestisce l’Albo degli Psicologi a livello regionale, dando evidenza ai titoli che legittimano l’esercizio della professione;
- cura l’osservanza del Codice deontologico da parte dei propri iscritti, esercitando ove richiesto l’azione disciplinare;
- vigila per la tutela del titolo professionale, svolgendo attività dirette a impedire l’esercizio abusivo della professione;
- promuove la professione di psicologo, conferendole rappresentanza e legittimazione presso i vari interlocutori istituzionali e impegnandosi per innalzare il livello qualitativo delle prestazioni rese dai professionisti alla collettività
Contando oltre 24.000 iscritti, l’Ordine del Lazio, è tra i più grandi ordini territoriali.
Composizione dell’Ordine degli Psicologi del Lazio
Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio è composto da 15 consiglieri. L’esecutivo è composto dal Presidente Federico Conte, dal Vicepresidente Pietro Stampa, dalla Consigliera Segretaria Viola Poggini e dal Tesoriere David Pelusi.
Per l’esercizio delle sue attribuzioni, il Consiglio dell’Ordine si avvale del supporto della macchina amministrativa dei suoi Uffici, articolata in due grandi settori: Area Amministrazione e Area Comunicazione.
Competono alla prima, tutte le attività di supporto allo svolgimento delle sedute consiliari, le attività legate all’esercizio dell’azione deontologica, le attività relative alla riscossione dei contributi di iscrizione, nonché quelle relative alla cura del patrimonio dell’Ente e alla gestione del personale e dei suoi collaboratori. L’Area Comunicazione dell’Ente, invece, gestisce le relazioni con i vari pubblici di riferimento con cui l’Ordine viene quotidianamente a contatto (gli stessi professionisti iscritti all’Ordine, altre istituzioni, la cittadinanza), cura le attività di informazione e comunicazione sui canali istituzionali dell’Ente (Sito web, Newsletter, Social Network) e gestisce la complessa eventistica dell’Ordine (seminari, webinar, corsi di formazione, Festival Psicologia, etc.).
L’Area Comunicazione si relaziona inoltre con il Comitato di Redazione dell’Ordine, vera e propria cabina di regia di comunicazione dell’Ordine cui compete la pianificazione di tutti i processi di comunicazione necessari a perseguire gli obiettivi indicati nel Piano di Comunicazione Integrata dell’Ordine degli Psicologi del Lazio.
A capo delle due Aree vi è un Dirigente Amministrativo, che è il punto di raccordo tra il vertice politico dell’Ente, cui compete la definizione della linea di indirizzo politico professionale dell’Ordine, e l’organizzazione amministrativa dello stesso, il cui compito è quello di tradurre le indicazioni politiche in azioni concrete volte al loro raggiungimento.
Per consentire l’esercizio dell’azione disciplinare e le azioni di tutela della professione, il Consiglio dell’Ordine ha istituito due organi di supporto alle sue attività, la Commissione deontologica e la Commissione Tutela, nel cui seno operano psicologi e giuristi con competenze specifiche.
Ad esse si affianca la Commissione Università e Formazione, che - tra i diversi compiti - svolge per il Consiglio funzioni consultive e istruttorie in materia di corsi di laurea in Psicologia, tirocini e obbligo formativo ECM.
Tali Commissioni sono guidate da un Coordinatore, che ha il compito di informare il Consiglio su tutte le questioni sorte nell’ambito del settore di propria competenza, al fine di agevolare le decisioni da prendere in sede collegiale.
Collaborano alle attività del Consiglio dell’Ordine alcuni Gruppi di Lavoro, team di psicologi, normalmente nominati dal Consiglio dell’Ordine tra gli iscritti, che formulano proposte in un particolare ambito di interesse per l’indirizzo politico-professionale dell’Ente o che sono chiamati a seguire e a dare attuazione a un progetto ritenuto strategico per la professione di psicologo.
Come altre complesse organizzazioni, anche l’Ordine degli Psicologi del Lazio si avvale inoltre di consulenti e collaboratori esterni per le attività che normalmente non possono essere eseguite al suo interno, o per mancanza di risorse necessarie o per ragioni di convenienza economica. E’ il caso ad esempio dei consulenti legali e dei consulenti fiscali dell’Ordine, che – come previsto dalla normativa in vigore – coadiuvano l’attività amministrativa dell’Ente con il proprio Know how specifico.
Adempimenti legati all’iscrizione all’Albo
L’iscrizione all’Ordine è il primo e più significativo passo nella carriera di uno psicologo.
Con il suo ingresso nella famiglia professionale il giovane professionista dispone del requisito essenziale che la normativa prevede ai fini dell’esercizio dell’attività di psicologo e può contare sulla rappresentanza che l’Ordine esercita nei contesti istituzionali per tutelare, sostenere e promuovere la professione. L’iscrizione all’Albo professionale degli Psicologi si accompagna inoltre a una serie di servizi messi a disposizione dall’Ordine per supportare lo sviluppo della professione lungo tutto l’arco della vita professionale.
Prima di entrare nel merito delle opportunità e dei servizi legati all’iscrizione all’Albo, è tuttavia necessario soffermarsi su alcuni importanti adempimenti che il professionista è tenuto ad osservare per tutta la durata della sua iscrizione all’Albo. Si tratta di impegni che, se disattesi, possono dar luogo a serie ripercussioni sulla la propria posizione ordinistica e che possono incidere direttamente sull’esercizio dell’attività professionale.
Vediamone i principali.
Rispettare il Codice deontologico
L’iscrizione all’Albo obbliga il professionista al rigoroso rispetto del Codice deontologico, un vero e proprio viatico in cui dimensione etica, responsabilità e professionalità si fondono per dar luogo a un articolato complesso di norme a tutela della collettività.
La vigilanza sul rispetto della deontologia professionale, l’agire secondo norme etiche condivise e approvate dalla comunità professionale, rappresenta infatti una sfera di competenza esclusiva dell’Ordine professionale di appartenenza. Nell’esercitare questa attribuzione, l’Ordine assume il compito, per conto dello Stato, di verificare che la condotta professionale dei suoi appartenenti sia in linea con quella dimensione etica per la quale la stessa professione ha stabilito forme e confini.
Per tutta la durata dell’iscrizione all’Albo, l’Ordine è al fianco dei suoi iscritti nell’interpretazione del Codice deontologico, tant’è che ormai da anni offre a tutti coloro che lo volessero una consulenza dedicata su temi di rilevanza deontologica con cui è possibile imbattersi nello svolgimento dell’attività.
Nel caso di accertata violazione del Codice deontologico, tuttavia, il Consiglio dell’Ordine – a seconda della gravità della condotta assunta – ha facoltà di comminare quattro tipologie di sanzioni disciplinari, che sono l’avvertimento, la censura, la sospensione per un periodo di tempo limitato dall’esercizio della professione e, infine, la radiazione dall’Albo. Quest’ultimo provvedimento ha una carattere irreversibile e si sostanzia nell’espulsione dall’Albo. La sospensione dall’esercizio della professione e la radiazione sono due provvedimenti che sono sempre soggetti a evidenza, in ragione dello stesso regime di pubblicità a cui è per definizione sottoposto l’Albo professionale.
Curare il costante aggiornamento professionale
I principali adempimenti di natura deontologica saranno oggetto di una specifica e separata trattazione. È tuttavia utile accennare sin da ora a un ambito, quello inerente alla formazione, che rappresenta un comune terreno di incontro tra deontologia e crescita professionale.
Il costante aggiornamento professionale è infatti un obbligo prescritto dall’articolo 5 del Codice deontologico, che impone al professionista l’obbligo di mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai settori nei quali opera, ma è anche lo strumento per rispondere con competenza e preparazione alle istanze, articolate e complesse, provenienti dalla società.
Tale obbligo può essere adempiuto sia con l’autoformazione sia mediante la frequenza di percorsi formativi ad hoc. Consapevole di ciò, ormai da anni l’Ordine dedica gran parte dei suoi sforzi a progettare corsi di formazione e di approfondimento in linea con le esigenze formative di una categoria professionale dinamica e attenta a cogliere con tempestività i mutamenti sociali in atto. Tali corsi integrano, pur non sostituendosi ad essa, la variegata offerta formativa entro cui i professionisti sono tenuti a scegliere i percorsi formativi più adeguati al rafforzamento delle proprie competenze.
La scelta per un particolare percorso formativo o per un particolare argomento non è imposta dall’Ordine, ma deve essere frutto di una autovalutazione delle competenze che il Codice deontologico affida allo stesso professionista, responsabilizzandolo.
Versare il contributo di iscrizione annuale
Con l’iscrizione all’Albo il professionista è tenuto a versare annualmente la quota di iscrizione prevista. Si tratta di un obbligo da adempiere annualmente entro il 31 marzo, a prescindere dal concreto esercizio della professione, secondo le modalità per tempo comunicate dall’Ordine.
La riscossione della quota da parte dell’Ordine, che è un Ente Pubblico Non Economico, è funzionale allo svolgimento di tutte quelle attività che vengono svolte per assicurare rappresentanza e tutela della professione, per promuovere il suo sviluppo, nonché per la tenuta dell’Albo e per lo svolgimento dell’azione disciplinare.
Nei primi tre anni di iscrizione – da calcolarsi a partire da quello in cui l’iscrizione avviene – l’Ordine, riconosce la possibilità di versare un contributo di iscrizione ridotto al 50%. Alla base di tale agevolazione, vi è l’intenzione di supportare l’avvio dell’attività professionale dei neoiscritti.
In ogni caso, il mancato pagamento della quota di iscrizione all’Albo nel termine del 31 marzo comporta una maggiorazione pari a € 15,00.
E’ importante sottolineare, infine, che il mancato pagamento della quota di iscrizione all’Albo non determina la cancellazione dall’Albo, ma soltanto una situazione di morosità che può portare alla sospensione dall’esercizio della professione in caso di morosità protratta per oltre due anni. Si tratta di una situazione che incide sulla possibilità per il professionista stesso di esercitare la professione e che ha delle ripercussioni indirette sull’intera categoria professionale, che si fa carico, materialmente, di sostenere anche i costi relativi alla posizione debitoria dei colleghi morosi.
Attivare e comunicare all’Ordine l’indirizzo della propria casella PEC
Con l’iscrizione all’Albo il professionista ha l’obbligo di comunicare al proprio Ordine l’indirizzo della propria casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), uno strumento di comunicazione che permette di assegnare a un messaggio di posta elettronica lo stesso valore legale riconosciuto a una comunicazione inviata mediante raccomandata A/R.
La Pec è obbligatoria per tutti i professionisti iscritti in un Albo, a prescindere dal concreto svolgimento dell’attività o dal contesto di esercizio della professione, e rientra tra i dati che devono obbligatoriamente essere raccolti dall’Ordine professionale. A rendere più cogente questo obbligo, è intervenuto di recente il Decreto Semplificazioni (Decreto-legge n. 76/2020), che ha introdotto l’obbligo per gli Ordini professionali di sospendere dall’esercizio della professione gli iscritti all’Albo inadempienti. Si tratta di un provvedimento che preclude lo svolgimento dell’attività in ogni sua forma e che deve essere obbligatoriamente riportato sull’Albo.
Per agevolare l’assolvimento di tale obbligo, ormai da anni l’Ordine consente di attivare gratuitamente una casella PEC, in maniera completamente gratuita, usufruendo della convenzione con il gestore certificato Aruba PEC attraverso l’Area riservata del sito web del CNOP (www.psy.it). L’indirizzo della casella PEC attivata in convenzione confluisce automaticamente nell’archivio informatico dell’Ordine e non sarà necessario alcun ulteriore adempimento: tale attivazione rende quindi superfluo una eventuale comunicazione.
Se però si attiva una casella PEC rivolgendosi autonomamente a uno dei vari gestori certificati, occorrerà darne comunicazione all’Ordine, scrivendo dalla propria casella PEC all’indirizzo albo.lazio@psypec.it allegando copia del proprio documento di identità.
Superando la logica meramente adempitiva dell’obbligo, è utile richiamare l’attenzione sui vantaggi che l’utilizzo di una casella PEC comporta. Solo per citarne alcuni, la PEC consente di inviare messaggi con il valore legale di una raccomandata a/r, a costo zero e con le stesse tempistiche di una comune e-mail, alla quale può essere paragonata per facilità di utilizzo.
Aggiornare i propri dati nel corso del tempo
La tenuta dell’Albo è una delle specifiche attribuzioni dell’Ordine e consiste nella gestione documentale dei dati anagrafici e professionali di ciascun professionista, al duplice fine di valorizzare la professione e di conferire evidenza pubblica ai titoli legittimanti il suo esercizio.
Dal momento dell’iscrizione, l’Ordine crea per ciascun nuovo professionista un fascicolo personale che include le informazioni che per legge assumono rilevanza sulla tenuta dell’Albo; al di là dei dati prettamente ordinistici, rientrano in tale insieme di informazioni i dati anagrafici e di contatto, quelli relativi alla condizione professionale e quelli relativi alla formazione professionale.
Per l’Ordine è indispensabile poter contare sulla collaborazione dei professionisti interessati, a cui è richiesto di segnalare per tutta la durata dell’iscrizione all’Albo variazioni che possono verificarsi nel corso degli anni.
È obbligatorio in primo luogo segnalare eventuali variazioni anagrafiche, come ad esempio la variazione del proprio indirizzo di residenza, un dato che ha evidenza pubblica e che è quindi trascritto nell’Albo, con tutto ciò che ne consegue nei termini di legge.
È allo stesso modo indispensabile tenere aggiornati nel corso del tempo i propri dati di contatto (numero di telefono, indirizzo e-mail, indirizzo PEC), al fine agevolare le comunicazioni da parte degli Uffici dell’Ordine in caso di necessità.
È obbligatorio, inoltre, segnalare il conseguimento del diploma di specializzazione in psicoterapia, affinché l’Albo possa risultare aggiornato nei termini di Legge e riportare la qualifica di psicoterapeuta.
Per quanto riguarda la condizione professionale, la Legge istitutiva della professione pone in capo ai professionisti l’onere di comunicare all’Ordine l’esistenza di un rapporto di lavoro con un ente della Pubblica Amministrazione, indicando se sia consentito o meno il contemporaneo svolgimento della libera professione. L’indicazione resa al momento dell’iscrizione o successivamente assume rilevanza ordinistica, viene cioè riportata sull’Albo e sottoposta quindi a regime di pubblicità. Si tratta di un adempimento che riguarda tutti gli iscritti all’Albo che svolgono un lavoro subordinato alle dipendenze di un’amministrazione pubblica, a prescindere che l’attività prestata come lavoratore dipendente sia un’attività da psicologo.
Per gli iscritti all’Albo che non hanno un rapporto di lavoro alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione, ma di un soggetto privato o che esercitano l’attività libero professionale, non vige un obbligo comunicativo nei riguardi dell’Ordine, bensì la facoltà di aggiornare le informazioni sulla propria condizione lavorativa, affinché l’Ordine possa disporre di indicazioni corrette sulla condizione occupazionale dei propri iscritti. È quindi vivamente consigliato anche a costoro mantenere nel tempo aggiornate le informazioni circa la condizione professionale.
Tutti gli aggiornamenti sopra indicati possono essere comunicati accedendo alla propria Area riservata sul sito web istituzionale dell’Ordine.
Segnalare i casi di esercizio abusivo della professione e di contesti che delegittimano la professione di psicologo
Sostituirsi allo psicologo non avendone titolo può provocare seri danni alla salute dei cittadini. L’esercizio abusivo della professione ha delle ricadute importanti in termini economici e d’immagine per l’intera categoria professionale. Per questo, attraverso la sua Commissione Tutela, l’Ordine conduce una serrata lotta contro l’abusivismo professionale. Il contributo di ciascun professionista in tutto ciò può essere determinante: è per questo che il Codice deontologico, nel suo articolo 8, prevede che ogni qualvolta un professionista iscritto all’Albo viene a conoscenza di un presunto esercizio abusivo della professione o di un caso di usurpazione di titolo professionale è tenuto a segnalarlo al Consiglio dell’Ordine.
Parimenti importanti per l’intera categoria sono le segnalazioni che gli appartenenti all’Albo sono tenuti a inviare all’Ordine in merito a errate applicazione della normativa, da cui la professione rischia di essere lesa e delegittimata. E’ il caso, ad esempio, di quei bandi di concorso che illegittimamente escludono gli psicologi dalla possibilità di concorrere per l’assegnazione di un incarico.