Esoneri ed esenzioni dall'obbligo ECM

Esoneri ed esenzioni riducono l'obbligo formativo individuale: quando è possibile farne richiesta

Sì, in base al par. 4.1 del Manuale, la frequenza di un corso universitario finalizzato allo sviluppo delle competenze dei professionisti sanitari (incluso quindi il corso di specializzazione in psicoterapia) dà diritto ad ottenere un esonero dall’obbligo formativo, che si configura come riduzione di un terzo dell’obbligo formativo per ciascun anno di frequenza. La richiesta di esonero deve essere presentata attraverso il Portale del CoGeAPS.

 

I corsi universitari che esonerano dall’obbligo formativo sono quelli finalizzati allo sviluppo delle competenze dei professionisti sanitari e nell’ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria. In tal senso è possibile affermare che, per uno psicologo, un corso di perfezionamento universitario in psicodiagnosi soddisfa il requisito, al pari di un corso di specializzazione in psicoterapia e a differenza di un corso di laurea in filosofia. La richiesta di esonero deve essere presentata attraverso il Portale del CoGeAPS.

 

Il congedo di maternità/paternità rientra tra le fattispecie di sospensione dell’attività professionale e di incompatibilità con una regolare fruizione dell’offerta formativa disciplinate dal Manuale e comporta una riduzione dell’obbligo formativo triennale. L’esenzione è pari a 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell’attività professionale. L’esenzione non può, in alcun caso, eccedere 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione. La richiesta di esonero deve essere presentata attraverso il Portale del CoGeAPS.

No, i crediti eventualmente maturati nel periodo di esenzione non sono considerati validi ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo ECM.

Sì, eventuali crediti ECM acquisiti nei periodi di esonero sono validi e dunque conteggiati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.

Lo psicologo in pensione ha diritto a beneficiare di un’esenzione dall’obbligo formativo triennale nel caso in cui si astenga totalmente dall’attività lavorativa o, da pensionato, la eserciti in maniera saltuaria, cioè producendo un reddito annuo non superiore a € 5.000.

L’esenzione viene calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell’attività professionale. Per chi ha più di 70 anni il CoGeAPS applica in automatico l’esenzione. Chi ha un'età inferiore dovrà invece farne richiesta. In ogni caso, occorrerà rinunciare all’esenzione nel caso in cui venga meno il requisito dell’esercizio saltuario della professione. La richiesta di esenzione (per chi non abbia ancora 70 anni) e l’eventuale rinuncia devono essere presentate attraverso il Portale del CoGeAPS.