Ho sempre saputo che il professionista che non lavora con la sanità pubblica o privata convenzionata non è interessato dall’obbligo ECM. Perché adesso l’obbligo riguarda tutti gli iscritti all’Albo?

In passato l’obbligo ECM riguardava chi, a vario titolo, esercitava la sua attività nell’ambito delle strutture del SSN o della sanità convenzionata. Tuttavia, con una determina risalente al giugno 2020, la CNFC ha incluso nella platea dei destinatari dell’obbligo ECM tutti gli Psicologi, in virtù della mera iscrizione all’Albo. Contro tale decisione in grado di ledere molti dei professionisti rappresentati, l’Ordine ha avviato un ricorso in sede giudiziale, che tuttavia non ha prodotto i risultati attesi. Per i giudici della giustizia amministrativa, l’Ordine regionale non avrebbe legittimità ad agire su questioni di portata nazionale, come la formazione. Sia il ricorso presso il Tar del Lazio sia quello successivo dinanzi al Consiglio di Stato per la riforma della sentenza di primo grado non entrano per altro nel merito dell’obbligo ECM, limitandosi ad evidenziare il difetto di legittimazione attiva dell’Ordine regionale.