La fattura non sanitaria a persona fisica

Come emettere il documento fiscale. Esempi per lo psicologo nel regime ordinario e per lo psicologo nel regime forfettario

Una prestazione non sanitaria a persona fisica può consistere in un'attività di consulenza tecnica di parte prestata dallo psicologo ad un cliente nell'ambito di un procedimento giudiziario.

La fattura emessa assume caratteristiche differenti a seconda del regime fiscale adottato. Vediamo come.


Fattura di uno psicologo nel regime forfettario

La fattura emessa dallo psicologo che applica il regime forfettario deve avere le seguenti caratteristiche (la fattura va emessa in duplice copia):

  • deve essere datata e numerata in ordine progressivo;
  • deve riportare i dati identificativi dello psicologo: cognome e nome, residenza e domicilio (quello denunciato all'Ufficio IVA), Partita IVA (obbligatoria) e codice fiscale;
  • deve riportare i dati identificativi del cliente/paziente: cognome e nome, residenza, codice fiscale;
  • deve indicare la natura delle prestazioni formanti oggetto dell'operazione;
  • deve indicare l’ammontare e gli altri dati necessari per la determinazione della base imponibile;
  • deve indicare il riferimento dell’IVAOperazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge numero 208/2015
  • deve riportare il contributo ENPAP, pari al 2% dell’ammontare della prestazione.
  • se la fattura è di importo superiore a € 77,47 è necessario apporre la marca da bollo da 2 Euro. È importante ricordare che la marca da bollo non deve avere una data successiva a quella di emissione della fattura ed il numero identificativo di essa, deve essere riportato in fattura.
  • Deve riportare la modalità di pagamento. Non vi è obbligo di pagamento tracciabile, come per la detraibilità delle spese sanitarie per le persone fisiche, ma vigono i limiti normativi vigenti per l’utilizzo del contante nei pagamenti.
  • Essendo una prestazione non sanitaria, lo psicologo non deve inviare i dati delle fatture emesse al sistema Tessera Sanitaria, in quanto non sono detraibili dalla dichiarazione dei redditi di coloro che le sostengono, come le spese mediche.
  • Dal 1° luglio 2022 scatta l'obbligo di fattura elettronica anche per i forfettari che fatturano prestazioni non sanitarie a persone fisiche (sempre che si rientri nei limiti di fatturato previsti dal DL 36/2022; diversamente lo psicologo sarà interessato dal 1 gennaio 2024).

Per un facsimile del documento è possibile far riferimento all'Allegato 1 disponibile in fondo a questa pagina.


Fattura di uno psicologo nel regime ordinario

La fattura emessa dallo psicologo che applica il regime ordinario deve avere le seguenti caratteristiche (la fattura va emessa in duplice copia):

  • deve essere datata e numerata in ordine progressivo;
  • deve riportare i dati identificativi dello psicologo: cognome e nome, residenza e domicilio (quello denunciato all'Ufficio IVA), Partita IVA (obbligatoria) e codice fiscale;
  • deve riportare i dati identificativi del cliente/paziente: cognome e nome, residenza, codice fiscale;
  • deve indicare la natura delle prestazioni formanti oggetto dell'operazione;
  • deve indicare l’ammontare e gli altri dati necessari per la determinazione della base imponibile;
  • deve riportare il contributo ENPAP, pari al 2% dell’ammontare della prestazione.
  • Scompare l’obbligo di apporre la Marca da Bollo sulla fattura in quanto non vi è esenzione.
  • Deve riportare la modalità di pagamento. Non vi è obbligo di pagamento tracciabile, come per la detraibilità delle spese sanitarie per le persone fisiche, ma vigono i limiti normativi vigenti per l’utilizzo del contante nei pagamenti.
  • Essendo una prestazione non sanitaria, lo psicologo non deve inviare i dati delle fatture emesse al Sistema Tessera Sanitaria, in quanto non sono detraibili dalla dichiarazione dei redditi di coloro che le sostengono, come le spese mediche.
  • Scompare il riferimento dell’IVAEsente IVA ai sensi dell'art. 10 n. 18 del D.P.R. 633/72”, in quanto in questa fattispecie, la prestazione non è sanitaria, quindi da assoggettare ad IVA al 22%. Oltre alla prestazione, è assoggettato ad IVA il contributo Enpap del 2%.
  • In questa tipologia di Prestazione, con il Regime Ordinario, lo psicologo ha obbligo di emettere la fattura elettronica, in luogo di quella cartacea.

Per un facsimile del documento è possibile far riferimento all'Allegato 2 disponibile in fondo a questa pagina.

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