I corsi di formazione ECM

Quali sono i corsi di formazione che consentono di maturare crediti ECM

I corsi di formazione che permettono di acquisire crediti ECM sono organizzati da provider che hanno ottenuto uno specifico accreditamento da parte di un'istituzione pubblica (la Commissione Nazionale per la Formazione Continua o Regioni o Province Autonome direttamente o attraverso organismi da questi individuati).

Per individuare un corso di formazione di potenziale interesse, è possibile utilizzare l’apposita funzionalità sul sito web dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. Lo strumento permette di condurre ricerche filtrate, utilizzando come parametro di ricerca non soltanto la professione e la disciplina di riferimento, ma anche la tipologia di evento, il costo e l’intervallo temporale del suo svolgimento.

 

Nella maggior parte dei casi, i corsi organizzati dall’Ordine non rilasciano ECM, a meno che tale eventualità non sia espressamente prevista e segnalata per la specifica iniziativa.

Con l’introduzione dell’obbligo formativo ECM a valere per tutti gli iscritti all’Albo a partire dal triennio 2020-2022, l’Ordine tuttavia offre la possibilità agli iscritti in regola con l’iscrizione all’Albo di acquisire crediti ECM, con la frequenza gratuita di corsi di formazione in modalità FAD, rientranti in un progetto condiviso con gli altri Ordini di Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Marche, Sicilia e Veneto.

È importante ricordare che altri eventi dell’Ordine non rientranti tra corsi ECM proposti, al pari di altre occasioni formative, sono validi tuttavia ai fini della cosiddetta “autoformazione”, nei limiti del 20% del proprio fabbisogno triennale.

 

Per iscriversi e frequentare i corsi di formazione ECM offerti dall’Ordine, è necessario essere in una condizione di piena regolarità nell’iscrizione all’Albo: vale a dire non risultare sospesi a qualsiasi titolo dall’esercizio della professione e aver versato le quote di iscrizione all’Albo, inclusa quella dell’anno in corso.

 

No, non è necessario trasmettere al CoGeAPS alcuna informazione. Anche per i corsi di formazione proposti dall’Ordine, è compito del provider trasmettere al CoGeAPS i dati relativi ai crediti maturati con la frequenza dei corsi. Tale operazione viene svolta per tutti i partecipanti entro 90 giorni dal 31/12/2023, cioè dalla data di fine evento, a prescindere dalla data in cui si è conclusa la partecipazione individuale a uno o più corsi.

 

La trasmissione dei dati al CoGeAPS da parte del provider avviene entro 90 giorni dalla data di fine evento. Ciò vale anche nei casi di formazione a distanza, che possono avere la durata di un anno. Per tale ragione, per visualizzare i crediti nel proprio profilo CoGeAPS, potrebbe essere necessario attendere 90 giorni a partire dalla data fine del corso e non da quella in cui la frequenza si è conclusa.

Ad esempio, se la data di fine evento è 31/12/2023, l’erogatore  avrà la possibilità di trasmettere al CoGeAPS i dati dei partecipanti entro la fine di marzo 2024, senza che da ciò derivi alcuna conseguenza negativa per il partecipante.

Nel caso in cui, nonostante siano passati 90 giorni dalla data di fine evento, il professionista si accorgesse della mancata trasmissione dei dati, ha la possibilità di segnalare l’evenienza al CoGeAPS, utilizzando l’apposita funzione “Crediti mancanti” sul portale del Consorzio.