Linee guida per le Società tra Professionisti (STP)

Costituzione di una STP, iscrizione all'Albo e indicazioni per lo svolgimento dell'attività professionale

Introduzione

Le società tra professionisti (STP) sono state introdotte nel nostro ordinamento dall’articolo 10 della Legge numero 183 del 12 novembre 2011, norma che nello specifico consente ai soggetti che esercitano una professione protetta di svolgere la propria attività sotto forma societaria. Per professione protetta si intende quell’“attività il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad albi, ordini e collegi o nell’ipotesi di cittadini dell’Unione Europea, al possesso di un titolo di studio abilitante”.

La norma istitutrice delle STP è stata poi integrata e completata dalle regole attuative emanate con il Decreto del Ministero della Giustizia (D.M.) numero 34 dell’8 febbraio 2013 (“Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’art. 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n, 183)”.

Tipologie di STP

L’art 10, comma 3, della Legge n. 183/2011 prevede “la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice civile. Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiori a tre”.

Le società tra professionisti, pertanto, non costituiscono un genere societario autonomo con causa propria, ma sono società costituite secondo uno dei modelli previsti dal nostro ordinamento e sono disciplinate dalle norme che il Codice civile detta per il tipo sociale prescelto dai soci, con la sola eccezione delle norme introdotte dalla legge in relazione al loro particolare oggetto sociale.

Le società tra professionisti possono essere costituite nella forma di:

  • società di persone (società semplice[1], società in nome collettivo, società in accomandita semplice);
  • società di capitali (società a responsabilità limitata[2], società per azioni[3], società in accomandita per azioni);
  • società cooperative.

Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre, in accordo con quello che prevede il Codice civile, che ammette le società cooperative con tre soci, se sono persone fisiche (art. 2521 del Codice civile).

Il tipo sociale può essere scelto liberamente dai soci, tenendo in debita considerazione il diverso ammontare richiesto per il capitale sociale, le regole specifiche sul funzionamento e sulle responsabilità previste per il tipo di società dal Codice civile[4].

Le società tra professionisti possono essere:

  • mono disciplinari, quando l'oggetto sociale della società professionale prevede l'esercizio di una sola attività;
  • multi disciplinari, quando l'oggetto sociale prevede più attività professionali, con la presenza di soci iscritti ai rispettivi albi professionali.

La denominazione sociale (o la ragione sociale) della STP deve contenere l’indicazione di “società tra professionisti” in aggiunta a quella prevista per il tipo sociale prescelto (per esempio s.n.c., s.r.l., etc.)[5].

Non è necessario, invece, indicare nella ragione sociale le attività professionali svolte dalla società.

Nelle società costituite per l’esercizio di più attività professionali è consentito utilizzare l’espressione “multiprofessionale”.

Costituzione della STP e requisiti dell'atto costitutivo

Il primo passo per costituire una STP è quello di stipulare l’atto costitutivo, secondo la forma societaria scelta.

Successivamente ogni STP è obbligata a presentare la domanda d’iscrizione al Registro delle Imprese[6]. Le STP sono iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese e nel certificato di iscrizione deve essere riportata la qualifica di società tra professionisti.

La STP deve essere successivamente iscritta anche in una sezione speciale degli Albi o dei Registri tenuti presso il Collegio o Ordine professionale di appartenenza dei soci professionisti.

La STP multidisciplinare è iscritta presso l’Albo o il Registro dell’Ordine o Collegio professionale relativo all’attività individuata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo[7].

Secondo la normativa vigente, possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:

  • l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci. Le società tra professionisti non possono avere per oggetto l’esercizio di attività professionali non organizzate in Ordini e Collegi. Sono pertanto escluse le cd. professioni “non protette” ovvero quelle esercitate senza obbligo di scrizione a Ordini, Albi o Collegi, svincolate dalla vigilanza di questi ultimi e dei Ministeri preposti, nonché dall’osservanza dei Codici deontologici di riferimento.
  • l’ammissione, in qualità di soci, dei soli professionisti iscritti a un Ordine/Albo/Collegio territoriale, ovvero dei cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea purché in possesso del titolo di studio abilitante.
  • l’ammissione, in qualità di soci, di soggetti che esercitano una professione “non protetta” solo per lo svolgimento di prestazioni tecniche/strumentali alla società o per finalità di investimento; a condizione che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale degli stessi sia tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. Il venir meno di tale requisito è causa di scioglimento della società e il Consiglio dell’Ordine/Collegio professionale presso il quale la società è iscritta deve procedere alla cancellazione dall’Albo, a meno che la società non provveda a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti entro il termine perentorio di 6 mesi.
  • criteri e modalità affinché l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla società sia eseguito esclusivamente dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta direttamente dall’utente; e, nel caso in cui non sia l’utente a designare il professionista prescelto, il nominativo di un professionista sia previamente comunicato per iscritto all’utente.
  • la stipula di una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale.
  • le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo Albo con provvedimento definitivo.

Tutti i requisiti devono essere posseduti dai soci professionisti al momento della costituzione della società e devono essere ricompresi nello statuto.

Obblighi di informazione

Al fine di garantire che tutte le prestazioni siano eseguite da soci in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione svolta in forma societaria, la normativa vigente prevede per le STP specifici obblighi di informazione.

La STP, al momento del primo contatto, deve fornire al cliente informazioni[8]:

  • sul diritto di chiedere che l'esecuzione dell'incarico sia affidata ad uno o più professionisti da lui scelti;
  • sulla possibilità che l'incarico professionale conferito alla società sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale;
  • sulla esistenza di situazioni di conflitto d'interesse tra cliente e società, che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalità d'investimento.

Per consentire al cliente di scegliere il professionista al quale conferire l’incarico, la STP deve consegnargli l'elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l'indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi, nonché l'elenco dei soci con finalità d'investimento.

La prova dell'adempimento dei citati obblighi di informazione e il nominativo del professionista o dei professionisti scelti dal cliente devono risultare da atto scritto.

Esecuzione dell'incarico

Il socio professionista che deve eseguire la prestazione è scelto dal cliente; se quest’ultimo non opera una scelta, la società deve comunicargli per iscritto il nome del professionista scelto.

L’incarico professionale può essere eseguito in modo esclusivo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta.

Nell’esecuzione dell’incarico ricevuto, il socio professionista può avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, della collaborazione di ausiliari e, solo in relazione a particolari attività, caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili, può avvalersi di sostituti.

I nominativi dei sostituti e degli ausiliari devono essere comunicati al cliente per iscritto e quest’ultimo può comunicare per iscritto il proprio dissenso, entro 3 giorni dalla comunicazione ricevuta.

Incompatibilità

È vietata la partecipazione dei soci a più società tra professionisti in qualunque forma e a qualunque titolo, indipendentemente dall’oggetto della stessa STP[9]. L'incompatibilità viene meno quando il recesso del socio, l'esclusione dello stesso, ovvero il trasferimento dell'intera partecipazione alla società tra professionisti producono i loro effetti nel rapporto sociale.

È possibile, invece, lo svolgimento dell'attività in forma autonoma e individuale o all'interno di un'associazione professionale altra rispetto alla STP.

I soci professionisti devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'Albo professionale nel quale la società è iscritta.

Il soci per finalità d'investimento possono far parte della STP solo quando:

  1. siano in possesso dei requisiti di onorabilità[10] previsti per l'iscrizione all'Albo professionale cui la società è iscritta;
  2. non abbiano riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
  3. non siano stati cancellati da un albo professionale per motivi disciplinari.

Il mancato rilievo o la mancata rimozione di una situazione di incompatibilità integrano illecito disciplinare per la STP e per il singolo professionista.

Iscrizione della STP all'Albo professionale

La domanda di iscrizione deve essere presentata al Consiglio dell'Ordine[11] o del Collegio professionale nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società tra professionisti e deve essere corredata della seguente documentazione:

  1. atto costitutivo e statuto della società in copia autentica[12];
  2. certificato dell’iscrizione nel registro delle imprese;
  3. certificato di iscrizione all'albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l'Ordine o il Collegio cui è rivolta la domanda[13].

Il Consiglio dell'Ordine o del Collegio professionale, verificata l'osservanza delle disposizioni di legge, iscrive la società professionale nella sezione speciale dell'Albo[14] curando l'indicazione, per ciascuna società:

  1. della ragione o denominazione sociale;
  2. dell'oggetto professionale unico o prevalente;
  3. della sede legale;
  4. del nominativo del legale rappresentante;
  5. dei nomi dei soci iscritti, nonché degli eventuali soci iscritti presso albi o elenchi di altre professioni.

L'avvenuta iscrizione deve essere annotata nella sezione speciale del Registro Imprese su richiesta di chi ha la rappresentanza della società.

Le eventuali variazioni dei dati di cui ai punti da 1 a 5, le deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto e le modifiche del contratto sociale, che importino variazioni della composizione sociale, devono essere comunicate all'Ordine o al Collegio competenti, i quali provvedono alle relative annotazioni nella sezione speciale dell'Albo o del Registro[15].

Il richiedente è tenuto a conoscere la quota d'iscrizione per le STP prevista dall'Ordine/Collegio/Albo presso cui si vuole iscrivere la Società e a versarla con regolarità  nei modi e nei tempi previsti.

Diniego di iscrizione

Il Consiglio dell'Ordine o del Collegio professionale competente può adottare un provvedimento di diniego dell’iscrizione per mancanza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Prima della formale adozione di tale provvedimento, il Consiglio comunica tempestivamente al legale rappresentante della STP i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, la società istante ha diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documentazione.
Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è fornita motivazione nella comunicazione di diniego che deve essere inviata al legale rappresentante della STP.

La deliberazione negativa del Consiglio è impugnabile secondo le disposizioni dei singoli ordinamenti professionali.

Cancellazione dall'Albo ex officio

Qualora venga a mancare uno dei requisiti previsti dalla normativa vigente la STP, a far data dal giorno in cui si è verificata la situazione di irregolarità, deve provvedere, nel termine perentorio di 3 mesi, a regolarizzare la situazione.

Qualora entro tale termine la STP non abbia provveduto, il Consiglio dell'Ordine o Collegio professionale presso cui è iscritta deve esserne informato e, nel rispetto del principio del contraddittorio, procede alla cancellazione della stessa dall'Albo.

Resta fermo il diverso termine previsto dall'articolo 10, comma 4, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183 relativo alla prevalenza dei soci professionisti (2/3) che deve essere ristabilito, qualora venga a mancare, entro il termine di 6 mesi.

Responsabilità e profili disciplinare

I soci professionisti sono tenuti all’osservanza del Codice Deontologico del proprio Ordine di appartenenza e sono responsabili disciplinarmente per le proprie azioni/omissioni.

La STP è soggetta al regime disciplinare dell'Ordine al quale risulta iscritta.

Se la violazione deontologica commessa dal socio professionista, anche iscritto a un Ordine o Collegio diverso da quello della società, è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società.


Note

[1] Le società tra professionisti possono essere costituite nelle forma di società semplice essendo, per definizione, una forma societaria utilizzabile per le attività economiche non commerciali, quindi in linea con l'oggetto della società tra professionisti dotata di un proprio statuto e non configurabile come attività di impresa.

[2] Le società tra professionisti possono essere costituite nella forma di s.r.l. con un versamento del capitale sociale da 1 a 10.000 euro, mentre non è possibile utilizzare la forma della s.r.l. semplificata, perché lo statuto standard previsto per questa forma di società non è compatibile con le indicazioni richieste per la società tra professionisti.

[3] Secondo l’interpretazione prevalente le società tra professionisti possono essere costituite nella forma di s.r.l. o s.p.a. unipersonale di cui unico socio sia un professionista iscritto in ordini o collegi. La normativa vigente, infatti, non contiene indicazioni in Ordine al numero dei soci, ad eccezione di quanto espressamente previsto per i soci di STP cooperativa, che devono essere minimo tre.

[4] Il regime di responsabilità per la prestazione professionale rimane ancora una questione estremamente controversa, c’è dibattito, infatti, tra coloro che ritengono che la responsabilità del singolo professionista ricada anche sugli altri soci e coloro che ritengono che tale responsabilità sia legata solo al professionista che esercita l'attività in via esclusiva con il cliente.

[5] Nel caso della s.n.c. (società in nome collettivo) o della s.a.s. (società in accomandita semplice), la regione sociale deve sempre contenere anche il nome di almeno uno dei soci illimitatamente responsabili.

[6] L’iscrizione si effettua secondo le modalità previste da: Dpr 581/1995, Dpr 558/1999 e legge 340/2000, articolo 31.

[7] Nel caso specifico in cui la STP sia composta da psicologi e avvocati, in base all’art. 1, comma 141, della legge 4 agosto 2017, n. 124, la società deve obbligatoriamente avere la forma di una STA (Società tra Avvocati) ed è assoggetta allo  statuto delle società tra avvocati.

[8] Le informazioni possono essere fornite anche tramite il singolo socio professionista.

[9] L'incompatibilità di cui all'articolo 10, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sulla partecipazione del socio a più società professionali si determina anche nel caso della società multidisciplinare e si applica per tutta la durata della iscrizione della società all'Ordine di appartenenza.

[10] Costituisce requisito di onorabilità la mancata applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali.

[11] Per l’iscrizione alla sezione speciale dell’Albo dell’Ordine degli Psicologi del Lazio è possibile compilare il modello presente sul sito istituzionale dell’Ordine, al quale va allegata una marca da bollo da €16,00; fotocopia di un documento di identità valido del legale rappresentante; modulo elenco nominativi dei componenti della STP e quietanze dei versamenti previsti.

[12] La società tra professionisti costituita nella forma della società semplice può allegare alla domanda di iscrizione, in luogo dell'atto costitutivo e dello statuto, una dichiarazione autenticata del socio professionista cui spetti l'amministrazione della società.

[13] Per l’iscrizione alla sezione speciale dell’Albo dell’Ordine degli Psicologi del Lazio è possibile effettuare autocertificazione  dei punti 2 e 3 ai sensi del DPR 445/2000.

[14] L’Ordine degli Psicologi del Lazio delibera l’iscrizione entro 60 gg. Dalla dati di ricevimento della domanda.

[15] Non è necessaria, in tal caso, nuova deliberazione del Consiglio, essendo sufficiente l’annotazione nell’Albo della modifica intervenuta.