Partita Iva e status di familiare a carico

Prospetto Familiari a carico del modello RPF

Chi sono i familiari a carico

I dati relativi ai familiari che nell’anno d’imposta sono stati fiscalmente a carico del contribuente devono essere inseriti nel prospetto Familiari a carico del modello RPF al fine di fruire delle detrazioni dall’imposta per il coniuge, i figli o gli altri familiari a carico.

Secondo la norma attualmente in vigore: 

  • sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nell’anno d’imposta hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. 
  • sono considerati fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni che nell’anno d’imposta hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Nel limite di reddito di 2.840,51 euro (o 4.000 euro) che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, vanno computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo:

  • il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni;
  • le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica;
  • la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
  • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98);
  • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge 23 dicembre 2014, n. 190).

 Possono essere considerati a carico anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero:

  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • figli (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi, pertanto, ai fini dell’attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria “altri familiari”.

Gli altri familiari a carico 

Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:

  • il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
  • i discendenti dei figli;
  • i genitori (compresi quelli adottivi);
  • i generi e le nuore;
  • il suocero e la suocera;
  • i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
  • i nonni e le nonne.

Le detrazioni per carichi di famiglia variano in base al reddito, quindi chi presta l’assistenza fiscale dovrà calcolare l’ammontare delle detrazioni effettivamente spettanti tenendo conto di quanto previsto dall’art. 12 del TUIR.

A seconda della situazione reddituale del contribuente le detrazioni per carichi di famiglia possono spettare: per intero, solo in parte o non spettare.


Quando uno psicologo può considerarsi a carico di un altro contribuente

Uno psicologo munito di partita iva può considerarsi a carico di un altro contribuente se possiede i suindicati requisiti soggettivi e non ha realizzato, nel precedente anno d’imposta, un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili; se, invece, risulta essere figlio di età inferiore a 24 anni, può considerarsi a carico di un altro contribuente quando ha realizzato un reddito complessivo non superiore a 4.000 euro, sempre al lordo degli oneri deducibili.