Fatturazione elettronica

Che cos'è la fattura elettronica, chi riguarda e come si emette

Obbligo di fatturazione elettronica tra privati. I soggetti interessati

Il 1° gennaio 2019 entra in vigore l’obbligo della fatturazione elettronica (Legge n. 205/2017) per tutti i possessori di partita Iva nel regime ordinario

Sono esclusi dal nuovo obbligo, ma soltanto fino al 30 giugno 2022, i soggetti rientranti nel regime dei minimi (vecchi e nuovi) e i soggetti che applicano il regime forfetario, che però potranno ricevere fatture nel nuovo formato; ma soltanto fino al 30 giugno 2022.

A partire dal 1 luglio 2022, infatti, il criterio da utilizzare per l'individuazione dell'insorgenza dell'obbligo non sarà più il regime fiscale adottato dal professionista. L'obbligo di fatturazione elettronica scatta quando il professionista, nell’anno precedente, ha conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000. I professionisti che invece non hanno raggiunto la soglia di € 25.000 sono tenuti alla fatturazione elettronica a partire dal 1 gennaio 2024.

L'obbligo di fatturazione elettronica riguarda tuttavia soltanto le prestazioni non sanitarie.

Già la Legge 145/2018 (legge di Bilancio per l’anno 2019) aveva previsto che i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema Tessera Sanitaria. Il Decreto fiscale 2020 (DL 124/2019) ha esteso al 2020 il divieto di fattura elettronica le prestazioni sanitarie rese nei confronti di persone fisiche.

Successivamente alla prima fase di approvazione della Legge di Bilancio è emersa inoltre la necessità di tutelare anche i dati contenuti nelle fatture emesse ai singoli pazienti per prestazioni sanitarie, anche se non oggetto di comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria. Ad oggi, quindi, esiste un divieto di fatturazione elettronica anche per i soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al STS, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche.

L’obbligo di fatturazione elettronica è invece formalmente in vigore per le prestazioni non sanitarie (es. una docenza) e per quelle prestazioni che, pur essendo sanitarie, siano fatturate a soggetti privati e non, muniti di partita Iva (come ad esempio cliniche, strutture pubbliche, società).

Con la previsione di questo nuovo obbligo lo Stato intende incrementare la sua capacità di prevenire e contrastare l’evasione fiscale e le frodi IVA.

L’utilizzo della fattura in formato elettronico diventa dunque obbligatoria non solo nei confronti della Pubblica Amministrazione, ma anche per le operazioni definite:

  • Business To Business (B2B), cioè per transazioni di beni e servizi tra imprese;
  • Business To Consumer (B2C), cioè nei confronti di consumatori finali, come nel caso degli psicologi che erogano prestazioni e fatturano direttamente a clienti residenti in Italia.

Quanto ai soggetti non residenti in Italia, attualmente non è consentito emettere fattura elettronica nei loro confronti. In sostituzione è previsto un nuovo adempimento, il cosiddetto “esterometro” che si sostanzia nell’obbligo di comunicazione dei dati delle operazioni con l’estero.

Le prestazioni nei confronti della Pubblica amministrazione devono essere sempre fatturate in modalità elettronica, indipendentemente dal fatto che il professionista abbia aderito o meno al regime dei minimi o forfettario.


Che cos’è la fattura elettronica

La fattura elettronica è un file in formato XML (eXtensible Markup Language) che contiene gli stessi elementi di una fattura cartacea ma si differenzia da essa per il fatto di dover essere compilata attraverso un personal computer, un tablet o uno smartphone e di dover essere trasmessa elettronicamente al cliente avvalendosi del cosiddetto Sistema di Interscambio (SdI): una sorta di “postino”, come lo definisce l’Agenzia delle Entrate, che svolge controlli sul documento fiscale.

Gli obblighi a cui i professionisti dovranno adempiere possono essere sintetizzati nella maniera che segue.

    1. Compilazione della fattura elettronica
      La procedura per fatturare è sempre la medesima: il professionista redige la fattura e poi, anziché stamparla o salvarla in PDF per inviarla via e-mail, genera il file fattura nel formato XML FatturaPA.
    2. Firma elettronica qualificata
      Una volta prodotta la fattura elettronica (un file XML) il professionista deve firmarla digitalmente tramite firma elettronica qualificata.
    3. Trasmissione della e-fattura tramite il SdI al destinatario
      Per recapitare la fattura al destinatario, il professionista (o l’intermediario abilitato e delegato) deve trasmetterla al SdI che: verifica che la fattura contenga tutti i dati obbligatori e l’indirizzo telematico al quale il cliente desidera ricevere il documento; verifica che la partita Iva del professionista e la partita Iva/codice fiscale del cliente siano esistenti. Se i controlli effettuati sono positivi, il SdI consegna la fattura al destinatario e al mittente una ricevuta di recapito con data e ora di consegna.
    4. Ricezione e registrazione della fattura
      Il SdI fa pervenire la fattura al cliente dopo aver verificato i requisiti tecnici. All’utente non resta che importare la fattura elettronica per registrarla. Per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti, il SdI effettua specifici controlli del file stesso. In caso di mancato superamento dei controlli  viene recapitata, entro cinque giorni, una “ricevuta  di scarto” del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato al SdI. La fattura elettronica, o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SdI, si considerano non emesse.
    5. Conservazione della fattura elettronica
      Dopo aver emesso o ricevuto una fattura elettronica, il professionista deve provvedere alla conservazione sostitutiva: con tale espressione ci si riferisce a una procedura  informatica che permette di conferire valore legale nel tempo a un documento informatico equiparandolo all’originale cartaceo. La normativa prevede che i lotti di fatture elettroniche vengano conservati per 10 anni sia da chi emette la fattura sia da chi la riceve.

Come si emette la fattura elettronica

Sul mercato sono disponibili diversi software applicativi che possono essere acquistati presso fornitori tecnici e che permettono di emettere, gestire e consultare le fatture tramite computer, tablet o smartphone.

In alternativa ai suddetti software è possibile avvalersi dei servizi gratuiti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, indicati per quei professionisti che emettono un numero contenuto di fatture, che consistono in:

  • una procedura Web, utilizzabile attraverso il portale Fatture e corrispettivi;
  • un programma scaricabile sul proprio computer;
  • l’App per tablet o smartphone Fatturae, scaricabile dagli store Apple o Android.

(Scarica la guida La Fattura elettronica e i servizi gratuiti dell’Agenzia delle Entrate)

In ogni caso, il primo passo da fare consiste nell’acquisizione delle credenziali Fisconline per accedere al proprio cassetto fiscale. È possibile richiedere le credenziali o presso uno sportello dell’Agenzia delle Entrate oppure avviando la procedura alla pagina https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Abilitazione/Fisconline.jsp

Occorre quindi utilizzare la funzione “Registrazione dell’indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche”.

In tale fase, chi decide di non utilizzare i servizi gratuiti dell’Agenzia delle Entrate e sceglie di utilizzare uno specifico software acquistato privatamente deve comunicare il Codice destinatario associato al software prescelto (un codice di 7 cifre).

Chi invece sceglie di utilizzare i servizi gratuiti dell’Agenzia delle Entrate deve registrare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata.

La registrazione dell’indirizzo telematico può essere delegata al proprio commercialista.

Si ricorda che l’Ordine non ha alcuna competenza sulla procedura di registrazione al portale web dell’Agenzia delle Entrate e sul rilascio delle credenziali.

Per chiarimenti al riguardo o per assistenza tecnica, si invita dunque a rivolgersi all’Agenzia delle Entrate.

800.90.96.96 (da telefono fisso)

0696668907 (da cellulare)


Delega ai commercialisti e agli intermediari abilitati

È possibile delegare ai commercialisti e agli intermediari abilitati i servizi di consultazione acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, nonché di registrazione dell’indirizzo telematico.

La durata di ciascuna delega, conferita attraverso le funzionalità rese disponibili all’interno della propria area riservata agli utenti Entratel/Fisconline, ovvero presentando l’apposito  modulo di delega/revoca presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, può essere fissata dal soggetto delegante all’atto del suo conferimento.

In assenza di tale indicazione, la durata sarà pari a 4 anni. È, tuttavia, prevista la possibilità di revocare la delega in qualsiasi momento.


Sanzioni

Allo stato attuale e salvo interventi normativi in tale direzione, il recente collegato fiscale ha stabilito che per il primo semestre 2019 (operazioni effettuate fino al 30 giugno 2019) non si applicano le sanzioni per omessa fatturazione (dal 90% al 180% di cui all’articolo 6 D.lgs. n. 471/1997), a condizione che la fattura sia emessa (e quindi trasmessa al SdI) entro il termine per la liquidazione dell’imposta del periodo in cui è avvenuta l’effettuazione dell’operazione. Ad esempio, considerando un contribuente mensile, per un’operazione effettuata entro il 31 gennaio 2019 la fattura elettronica deve quindi essere trasmessa al SdI entro il 16 febbraio 2019, fermo restando che la relativa imposta deve confluire nella liquidazione del mese di gennaio.

Inoltre, è stabilita una riduzione dell’80% della predetta sanzione a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine della liquidazione periodica successiva (entro il 16 marzo 2019 riprendendo l’esempio proposto).

Quale regola a regime (operativa dal 1° luglio 2019) è previsto che la fattura sia trasmessa al SdI entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Laddove ci si avvalga di questa legittima “asincronia” temporale, è previsto l’obbligo di indicare nella fattura la data di effettuazione dell’operazione in quanto diversa da quella di emissione.

Esemplificando, la fattura di un’operazione effettuata il 31 luglio 2019 può essere emessa (trasmessa al SdI) entro il 10 agosto indicando nel documento (file Xml) che l’operazione è stata effettuata il 31 luglio (nessuna indicazione deve essere rispettata laddove la fattura sia emessa nello stesso giorno di effettuazione dell’operazione). Resta ovviamente fermo l’obbligo di confluenza dell’imposta a debito nella liquidazione del mese di luglio 2019 in presenza di contribuente mensile.

Con riferimento ai nuovi soggetti obbligati a partire dal 1 luglio 2022, si precisa che per il terzo trimestre 2022 (luglio-settembre) non sono previste sanzioni a carico dei nuovi soggetti obbligati se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.