Elementi necessari di un'associazione del Terzo settore

Fiscalità delle ONLUS

Il sistema di registrazione è interamente informatico e telematico. Questo significa che tutte le comunicazioni tra gli uffici del RUNTS e gli enti del Terzo settore si svolgeranno con modalità tematiche.

È un sistema non opzionale e questo rappresenta un importante cambiamento rispetto al sistema precedente. Ovviamente non è obbligatorio iscriversi, un ente può scegliere di entrare nel Runts e di qualificarsi come ente del Terzo settore, ma anche di non farlo.

Non opzionale significa che “Ets” saranno solo gli enti registrati nel Runts. Non sarà possibile, come è stato finora, che vi siano ONLUS iscritte o non iscritte: gli enti del Terzo settore saranno solo quelli iscritti. L’iscrizione è quindi elemento necessario per ottenere la qualifica di ente del Terzo settore.

Altra caratteristica è la premialità: solo gli enti iscritti nel Runts avranno accesso ai benefici previsti dalla riforma per gli enti del Terzo settore.

Si tratta, ad esempio, di quelli fiscali o di quelli connessi ai rapporti con gli enti pubblici legati alle convenzioni previste dell’art. 55 e dall’art. 56 del codice del Terzo settore e quelli legati all’accesso ai fondi riservati agli Ets come ad esempio quelli degli art. 72 e seguenti.

Inoltre gli ETS possono acquisire la personalità giuridica di diritto privato ed evitare così il rischio patrimoniale che corrono gli amministratori di un'associazione non riconosciuta.

Negli enti con personalità giuridica, infatti, delle obbligazioni dell’ente risponde soltanto l’ente con il suo patrimonio e non già anche chi ha sottoscritto l’atto che è fonte dell'obbligazione, in particolare l'amministratore rappresentante legale. Questa responsabilità limitata in passato si poteva ottenere attraverso una richiesta fatta o in Prefettura o presso la Regione e che richiedeva un test di ammissibilità un po’ più pesante di quello che accade con la riforma. Oggi, infatti, un’associazione con soli 15.000 euro di patrimonio minimo anche in natura, come nel caso di una biblioteca, un’autovettura e altri beni suscettibili di valutazione economica valutati da un perito, se si appoggia al notaio per redigere l’atto costitutivo e richiedere l’iscrizione al Runts, può ottenere la personalità giuridica grazie alla stessa iscrizione nel Runts necessaria per ottenere lo status di Ets.

Lo stesso vale per le fondazioni, per cui occorre però un patrimonio minimo di 30.000 euro.

Finora, oltre a tempi e procedure in molti casi molto più lunghe, era necessario un patrimonio di almeno 50-60.000 euro. Questa riduzione della consistenza patrimoniale minima è significativa e spingerà probabilmente molte associazioni a iscriversi al Runts chiedendo anche la personalità giuridica.


Fiscalità degli Enti del Terzo Settore

Come evidenziato, di particolare interesse per stabilire (o meno) l’opportunità all’iscrizione al RUNTS c’è sicuramente la variabile fiscale (oltre alle questioni “altre agevolazioni”).

La riforma ha previsto un regime fiscale strutturato in base alle finalità e alla gestione delle attività degli enti del Terzo settore (Ets).

La distinzione è tra attività svolte in modalità commerciale oppure non commerciale.

A tale fine occorre anzitutto definire la commercialità o meno di ogni singola attività di interesse generale svolta dall’ente, secondo i criteri di calcolo previsti dalla nuova normativa.

Una volta definita la commercialità o non commercialità dell’Ets si procederà a determinare il reddito imponibile, sul quale verranno calcolate le imposte da versare.

Sono considerate non commerciali le attività di interesse generale svolte con le seguenti modalità:

  • a titolo gratuito;
  • dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi (si intendono non solo i costi di diretta imputazione ma anche i costi indiretti relativi all’attività svolta), tenuto conto anche degli apporti economici delle pubbliche amministrazioni, anche sovranazionali o straniere, e al netto dei contributi pubblici non previsti come obbligatori dall’ordinamento;
  • qualora i ricavi non superino di oltre il 5% i relativi costi per ciascun periodo d’imposta e per non oltre due periodi d’imposta consecutivi

Sono considerate sempre non commerciali, indipendentemente quindi dal rispetto dei criteri appena menzionati:

  • l’attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale, se svolta direttamente da un Ets per il quale essa rappresenti la finalità principale e purché tutti gli utili siano interamente reinvestiti nell’attività di ricerca e nella diffusione gratuita dei risultati, e non vi sia alcun accesso preferenziale da parte di altri soggetti privati alle capacità di ricerca dell’ente e ai risultati prodotti. Tale attività è considerata non commerciale anche quando è affidata da un Ets ad università ed altri organismi di ricerca che la svolgono direttamente in ambiti e modalità definite dalla legge;
  • gli interventi e servizi sociali, le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, se esercitate da fondazioni, a condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nelle suddette attività e che non sia previsto alcun compenso a favore degli amministratori.

Una volta definita la commercialità o non commercialità dell’Ets si procederà a determinare il reddito imponibile, sul quale verranno calcolate le imposte da versare.

Se l’Ets è “non commerciale” saranno tassati, ai fini delle imposte sui redditi, solamente i ricavi derivanti da attività di interesse generale svolte con modalità commerciali e quelli da attività diverse. All’interno di questi ultimi rientrano anche gli eventuali ricavi da sponsorizzazioni: essi non rilevano come detto ai fini del calcolo della commercialità dell’ente ma la loro natura rimane di per sé commerciale e quindi devono ovviamente esser sottoposti a tassazione.

Per gli Ets non commerciali il codice prevede un apposito regime forfetario agevolato di tassazione.

Qualora invece l’Ets si qualifichi come “commerciale”, andranno ricomprese a tassazione tutte le entrate avute nel corso dell’esercizio, comprese quelle non commerciali: per tali Ets non è previsto alcun regime di tassazione agevolata.


Il regime forfettario

Il regime forfetario è un regime agevolativo applicabile agli enti del Terzo settore (Ets) non commerciali, previsto dall’art. 80 del codice del Terzo settore.

Tale regime può essere applicato sia ai ricavi delle attività di interesse generale svolte con modalità commerciali che ai ricavi delle attività diverse; l’importante è che l’ente mantenga nel suo complesso la qualifica di “Ets non commerciale”.

I coefficienti di redditività sono diversificati a seconda che l’attività consista in prestazione di servizi o in altre attività (ad esempio cessioni di beni) come da tabella qui riportata.

Ricavi Prestazioni di servizi Altre attività
Fino a 130.000 euro 7% 5%
Da 130.001 a 300.000 euro 10% 7%
Oltre 300.000 euro 17% 14%

 

Per fare un esempio numerico, immaginiamo un Ets non commerciale che, nell’esercizio precedente, abbia conseguito ricavi per prestazioni di servizi pari a euro 200.000 e che non abbia altri redditi.

La base imponibile sarà in questo caso di:

(130.000 x 7%) + (70.000 x 10%) = 16.100 euro, a cui corrisponderanno 3.864 euro di Ires (3.864 x 24%).


Regime forfettario per Associazioni di promozione sociale e Organizzazioni di volontariato

In relazione alle attività commerciali svolte, le associazioni di promozione sociale  (Aps) e le organizzazioni di volontariato (Odv) possono  applicare  un  regime  forfetario “speciale” previsto e disciplinato dall’art. 86 del codice del Terzo settore, a condizione che nel periodo d’imposta precedente non abbiano percepito ricavi commerciali superiori a 130.000 euro.

Nella tabella sottostante si riporta il coefficiente di redditività previsto per le Odv e le Aps da tale regime, sulla base del quale calcolare il reddito imponibile.

Tipologia Ricavi commerciali Coefficiente
Organizzazioni di volontariato (APS) Fino a 130.000 euro 1%
Associazioni di promozione sociale (ODV) Fino a 130.000 euro 3%

 

Per fare un esempio numerico, immaginiamo un’Odv che abbia avuto entrate da attività commerciali per 100.000 euro. La base imponibile sarà pari a 1.000 euro (100.000 x 1%), e l’Ires dovuta sarà pari a 240 euro (1.000 x 24%).

Per accedere al regime forfetario, l’ente deve esercitare la relativa opzione nella dichiarazione annuale dei redditi o  nella  dichiarazione  di  inizio  attività  ai  fini Iva, comunicando di presumere la sussistenza dei requisiti di accesso al regime.

L’opzione ha effetto  dall’inizio del periodo d’imposta nel quale viene esercitata e fino     alla revoca. In ogni caso, non è possibile revocare l’opzione prima che sia decorso un triennio dal suo esercizio.

Le Aps ed Odv in regime forfetario “speciale” sono esonerate dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi.

Ai fini Iva:

  • non esercitano la rivalsa Iva per le operazioni nazionali;
  • non hanno diritto alla detrazione dall’Iva assolta, dovuta e addebitata sugli acquisti da esse effettuati;

Resta sempre possibile l’opzione per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari, la quale rimane valida per almeno un triennio ed è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.

Le Odv e le Aps che applicano il regime forfetario non operano la ritenuta alla fonte ai propri collaboratori (dipendenti e assimilati, autonomi, ecc.).

Alle Odv e alle Aps che applicano il regime forfetario speciale non si applicano gli studi di settore e gli indici sintetici di affidabilità.


Modello EAS e Riforma del Terzo Settore

Il modello Eas (modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali relativo agli enti associativi) è un provvedimento che riguarda esclusivamente gli enti non commerciali aventi natura associativa, e che essi devono obbligatoriamente inviare all’Agenzia delle entrate.

Il modello Eas è una dichiarazione di estrema importanza poiché il mancato invio comporta la perdita dei benefici fiscali degli enti associativi.

ll decreto legislativo 117/2017 (codice del Terzo settore l’art. 94, c. 4) esonera tutti gli enti del Terzo settore (Ets) da questo adempimento.

Tale disposizione non sembra però ad oggi già applicabile: vista l’assoluta rilevanza del modello Eas a fini fiscali, appare infatti ragionevole ritenere che l’esonero disposto dal codice del Terzo settore possa scattare solo nel momento di operatività del nuovo regime fiscale previsto per gli Ets.

Da ciò discende che le associazioni di promozione sociale (Aps), pur essendo già oggi considerate enti del Terzo settore in base all’art. 101, c.3 del codice del Terzo settore, sono comunque soggette all’invio del modello Eas.

Per quanto riguarda gli altri 2 enti già oggi considerati Ets, ovvero le Onlus e le Odv: le prime sono esonerate in modo assoluto dall’invio dell’Eas, le secondo sono invece obbligate alla compilazione parziale (e al conseguente invio) solo qualora svolgano attività commerciali diverse da quelle marginali di cui al dm 25 maggio 1995.