L’Ordine può agire in giudizio a tutela della categoria?

Sì, purché l’azione di tutela non determini, neppure potenzialmente, un conflitto di interessi tra iscritti ed iscritte all’Albo degli Psicologi. Ad esempio, l’Ordine può ricorrere in giudizio quando: a) un bando di concorso pubblico, un avviso pubblico o un avviso interno escludono illegittimamente la categoria professionale degli psicologi e delle psicologhe dal novero dei/delle possibili partecipanti (è il caso, ad esempio, delle procedure per l’affidamento degli incarichi di direzione di struttura presso le Aziende del S.S.N. afferenti alla salute mentale, sulle quali l’Ordine del Lazio ha ottenuto rilevanti successi); b) la categoria professionale degli Psicologi viene esclusa dall’organizzazione di determinate strutture o servizi pubblici che debbano invece contemplarla (è il caso, ad esempio, dell’istituzione delle Case della Salute dalle quali lo Psicologo era stato inizialmente escluso e poi, invece, inserito in esito al ricorso dell’Ordine del Lazio); c) sussiste una qualunque ipotesi di illegittima compressione della libertà di accesso della figura professionale degli psicologi e delle psicologhe al mercato del lavoro.